COSTITUIRE UNA SOCIETÀ PER AZIONI (ANONIM ŞİRKET – A.Ş.) IN TURCHIA

Avvocato Italiano in Turchia Selman EKE

COSTITUIRE UNA SOCIETÀ PER AZIONI (ANONIM ŞİRKET – A.Ş.) IN TURCHIA

Guida aggiornata 2025 per investitori italiani

Studio Legale Internazionale Eke & Eke
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1️⃣ Forma giuridica, soci e organi

La Anonim Şirket (A.Ş.) è la forma di società per azioni prevista dal Codice di Commercio Turco (Türk Ticaret Kanunu, TTK). Può essere costituita anche da un solo socio, persona fisica o giuridica (art. 338 TTK).

Il Consiglio di Amministrazione (Yönetim Kurulu) può essere composto da un solo membro (art. 359 TTK), anche persona giuridica rappresentata da un delegato. La rappresentanza legale spetta al consiglio, salvo diversa previsione statutaria (art. 370 TTK).

Fonte: Türk Ticaret Kanunu artt. 338, 359, 370

2️⃣ Capitale sociale minimo aggiornato (dal 1° gennaio 2024)

In base al Decreto Presidenziale n. 7887 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.11.2023, in vigore dal 01.01.2024:

  • Il capitale minimo per una A.Ş. è 250.000 TRY (prima 50.000).
  • Per le A.Ş. non quotate che adottano il sistema di capitale autorizzato (kayıtlı sermaye sistemi), il capitale iniziale minimo è 500.000 TRY (prima 100.000).
  • Le società già costituite sotto tali soglie devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2026.

Fonte: Cumhurbaşkanlığı Kararı n. 7887 (Resmî Gazete 25.11.2023)

3️⃣ Versamento del capitale

  • Almeno il 25% del capitale in denaro deve essere versato prima della registrazione.
  • Il saldo può essere versato entro 24 mesi dopo la costituzione (art. 344 TTK).
  • I conferimenti in natura (beni, diritti, immobili) sono ammessi, previa perizia e trasferimento registrato.

Fonte: TTK art. 344

4️⃣ Procedura di costituzione passo per passo

  1. Preparazione dell’atto costitutivo e dello statuto, con traduzione giurata e apostille per i documenti dei soci italiani.
  2. Inserimento nel sistema MERSİS (portale elettronico del Registro delle Imprese).
  3. Versamento del capitale iniziale (25%) su un conto bancario temporaneo.
  4. Registrazione presso la Direzione del Registro del Commercio (Ticaret Sicil Müdürlüğü).
  5. Annuncio nella Gazzetta del Registro del Commercio (Ticaret Sicil Gazetesi).
  6. Ottenimento del codice fiscale (Vergi Kimlik Numarası) e apertura del conto bancario operativo.
  7. Iscrizione alla Camera di Commercio competente e attivazione presso la Direzione delle Imposte e la Sicurezza Sociale (SGK).

Fonte: Ministero del Commercio della Repubblica di Turchia – Guida ufficiale MERSİS (2025)

5️⃣ Settori regolamentati e licenze speciali

La costituzione di un’A.Ş. non richiede autorizzazioni preventive, salvo nei settori regolamentati (bancario, finanziario, assicurativo, energia, telecomunicazioni, media, sanità, istruzione, ecc.) dove sono previste licenze ministeriali o autorizzazioni della Banca Centrale, BDDK o EMRA.

Fonte: Leggi settoriali turche – BDDK, SPK, EMRA

6️⃣ Dirigenti e lavoratori stranieri

L’essere azionista o amministratore non conferisce automaticamente il diritto di lavorare in Turchia. Per esercitare funzioni operative o gestionali è necessario ottenere un permesso di lavoro (Çalışma İzni) e, se previsto, un permesso di soggiorno (İkamet İzni).

Fonte: Legge n. 4817 sui Permessi di Lavoro degli Stranieri, Regolamento 2024 – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

7️⃣ Check-list per l’investitore italiano

  • ✅ Scelta del tipo di capitale: fisso o autorizzato.
  • ✅ Redazione di uno statuto conforme al TTK.
  • ✅ Versamento del 25% del capitale prima della registrazione.
  • ✅ Traduzioni notarizzate dei documenti societari italiani.
  • ✅ Nomina del board e deposito delle firme autorizzate.
  • ✅ Iscrizione fiscale e previdenziale (VKN + SGK).
  • ✅ Richiesta di permessi di lavoro e soggiorno per dirigenti stranieri.

8️⃣ Aspetti fiscali

Le A.Ş. sono soggette all’imposta sul reddito delle società (Corporate Tax – Kurumlar Vergisi) al tasso del 25% (valido per il 2025). I dividendi distribuiti a soci non residenti sono soggetti a ritenuta alla fonte del 10%, salvo diverse previsioni della Convenzione Italia–Turchia contro la doppia imposizione (1990).

Fonte: Legge sull’Imposta sul Reddito delle Società n. 5520 – Ministero delle Finanze turco (2025)

9️⃣ Conclusione

Costituire una società per azioni (A.Ş.) in Turchia è oggi una procedura chiara, rapida e pienamente accessibile agli investitori italiani, grazie alla liberalizzazione del capitale estero e all’integrazione elettronica del sistema MERSİS. Una pianificazione accurata, accompagnata da assistenza legale e fiscale qualificata, garantisce sicurezza giuridica e ottimizzazione fiscale tra i due ordinamenti.

Fonti e riferimenti (aggiornamento 2025)

  • Türk Ticaret Kanunu n. 6102 (artt. 338, 344, 359, 370).
  • Cumhurbaşkanlığı Kararı n. 7887 – Resmî Gazete, 25.11.2023.
  • Ministero del Commercio (Ticaret Bakanlığı) – Guida ufficiale MERSİS 2025.
  • Legge n. 5520 sull’Imposta sulle Società.
  • Legge n. 4817 sui Permessi di Lavoro degli Stranieri.
  • Convenzione Italia–Turchia contro la doppia imposizione (L. n. 309/1993).

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