TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO IN ITALIA E IN TURCHIA OBBLIGO DI DIMORA E CASI DI REVOCA DEL PERMESSO

İtalya'da Türk Avukat Selman EKE

TITOLARI DI PERMESSO DI SOGGIORNO IN ITALIA E IN TURCHIA OBBLIGO DI DIMORA E CASI DI REVOCA DEL PERMESSO

Normativa vigente – Prassi amministrativa – Avvertenze essenziali

I. IL PERMESSO DI SOGGIORNO IN ITALIA

In Italia il permesso di soggiorno presuppone la volontà di risiedere effettivamente nel territorio dello Stato.

Nei permessi di soggiorno di breve e media durata (lavoro, ricongiungimento familiare, residenza elettiva, studio):

  • un’assenza continuativa dall’Italia superiore a 6 mesi,
  • oppure la permanenza all’estero per oltre la metà della durata del permesso,

può comportare la revoca o il mancato rinnovo del titolo di soggiorno.

Con riferimento al Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo:

  • assenza continuativa di 12 mesi dall’Unione Europea,
  • oppure assenza dall’Italia per un periodo complessivo superiore a 6 anni,

determina la revoca del permesso.

In sede di rinnovo, la Questura verifica retroattivamente la dimora effettiva.

II. IL PERMESSO DI SOGGIORNO IN TURCHIA

I permessi di soggiorno in Turchia sono disciplinati dalla Legge n. 6458 sugli Stranieri e la Protezione Internazionale.

In relazione ai permessi di breve e lunga durata:

  • permanenza all’estero superiore a 120 giorni complessivi nell’arco di un anno,
  • oppure assenza continuativa superiore a 180 giorni,

può comportare la revoca o il mancato rinnovo del permesso.

Con riferimento al Permesso di soggiorno di lungo periodo:

  • assenza continuativa dalla Turchia per oltre 1 anno,
  • oppure permanenza all’estero superiore a 365 giorni negli ultimi 5 anni,

determina la revoca del titolo di soggiorno.

L’Amministrazione valuta complessivamente i legami di vita effettiva con la Turchia.

III. GLI ERRORI PIÙ FREQUENTI

"Il mio permesso è valido, quindi non importa se non risiedo nel Paese"

"Vivo in Turchia ma il permesso italiano resta valido"

"Non soggiorno in Italia ma la residenza elettiva non viene revocata"

Giuridicamente errato.

IV. CONCLUSIONI

Il permesso di soggiorno non è un semplice documento, bensì l’espressione della dimora effettiva.

Sia l’Italia sia la Turchia possono revocare il permesso in caso di assenza prolungata.

In particolare, in sede di rinnovo, viene effettuata una verifica retroattiva.

È pertanto indispensabile pianificare attentamente i periodi di permanenza nei due Paesi al fine di evitare la perdita del titolo di soggiorno.

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